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Villette in localita' Calzone

Calzone
La costruzione di tre villette nel territorio del Comune di Arenzano, in località detta “Calzone”, in una posizione  molto panoramica ma con fortissimo impatto su di un territorio estremamente fragile vista la ripidita’ dei declivi, tutelato a livello europeo quale sito di interesse comunitario (SIC) e quale  Zona di Protezione Speciale (ZPS) e quindi facente parte della rete “Natura 2000”; ci ha indotto ad  esaminare la regolarità degli atti relativi alle  concessioni edilizie. Conseguentemente, nella consapevolezza che alcune violazioni fossero state commesse durante l’iter procedurale, abbiamo presentato un esposto esteso a tutti gli enti pubblici aventi causa, ivi compreso l’Ente Provinciale cui compete la tutela  del paesaggio ed il controllo della correttezza dei procedimenti(vedi allegato A).

Riassumendo, l'iter della vicenda e' stato questo:
  1. il Comune di Arenzano ha rilasciato, rispettivamente alle date 08/04/09, 19/04/10 e 23/04/10, i permessi a costruire n.74/2009, n.79/2010 e 82/2010 relativi a tre villette in Via Bicocca, località Case Calzone (vedi allegato B)
  2. Su tali permessi il Servizio Pianificazione Generale della Provincia di Genova, dopo aver esaminato gli atti, in data 21/02/2011 ha emesso il Provvedimento Dirigenziale n. 0023838/11 - Atto n. 1193, che di fatto sancisce la illegittimità dei tre permessi a costruire ravvisando l’interesse pubblico all’annullamento dei titoli abilitativi, ritenendo sussistessero altresì i presupposti per la sospensione dei lavori (vedi allegato C). In conseguenza il Comune di Arenzano disponeva la sospensione dei lavori . Da notare che a quel tempo la prima delle tre costruzioni era quasi completata.
  3. L’evidenza di questa ferita, inferta ad una parte ancora integra del nostro territorio, ha destato molto sgomento nella popolazione ed è stata oggetto di articoli della cronaca regionale. Citiamo in proposito il SECOLO XIX del 2 Marzo 2011 con l’articolo : “Arenzano, bloccate dalla Provincia tre ville in collina”.
  4. La Determina Provinciale assegna ai soggetti (Comune e Costruttore N.d.R.) indicati all’art.53, comma 3 L.R. 16/2008  il termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. Mentre risulta che il costruttore abbia presentato le sue osservazioni nei termini, non siamo a conoscenza se altrettanto abbia fatto l’ufficio urbanistica del Comune di Arenzano. Infatti l’assessore competente, chiamato in causa da interrogazione di un consigliere della minoranza durante una seduta del Consiglio Comunale poco prima  della scadenza dei termini, rispondeva che tale diritto di presentare controdeduzioni avverso non era stato ancora esercitato, esprimendo solo dubbi circa le irregolarità rilevate dall’Ente Provinciale e sulla reale gravità delle medesime. Successivamente, in un incontro con alcuni esponenti della nostra associazione, lo stesso assessore disse che i tecnici comunali stavano predisponendo un elaborato contenente le controdeduzioni ancorchè fuori dei termini, in quanto “sarebbe normale, fra enti pubblici, derogare tali termini senza alcun problema”: ma le leggi non sono uguali per tutti?
  5. Fra le carenze di istruttoria degli iter autorizzativi, una in particolare ha richiamato la nostra attenzione: la mancata presentazione del “rapporto d’incidenza”, di competenza dell’Ente Parco del Beigua cui è proprio demandato il compito di  tutelare il territorio dove stanno sorgendo le costruzioni in argomento. La corrispondenza della Regione Liguria verso l’Ente del Parco è a dir poco emblematica ed è stata stigmatizza da una lettera della nostra associazione (vedi allegati F).
  6. In data 1 agosto 2011 la Provincia di Genova, con provvedimento dirigenziale 92833/2011 n.4495, decorsi 6 mesi dalla notifica del provvedimento 1193 (già  citato), consentiva la ripresa dei lavori della prima delle villette (permesso 74/2009 del 08/04/2009) mentre confermava annullamento dei permessi a costruire delle altre due (vedi allegato G). Tale decisione era motivata dal voto 648 del 27/07/2011 del C.T.U. Provinciale (vedi allegato H). Avverso a tale provvedimento il costruttore ha presentato ricorso al T.A.R..  Il Comune di Arenzano, con delibera di Giunta n. 270 del 04/10/2011 (vedi allegato I) ha deciso di non opporsi, a differenza della Provincia di Genova.  Ad oggi non abbiamo notizie di eventuali decisioni in merito. In particolare, appare evidente che fosse da annullare anche il primo provvedimento, relativo alla villetta quasi completata, perché i relativi lavori erano iniziati il 06/04/2010, ben dopo l’entrata in vigore della  L. R. 28/2009 del 10/07/2009, quindi era necessaria la “valutazione di incidenza”  preventiva. Sulla necessità della valutazione di incidenza si è espressa la Regione Liguria, con lettere del 05/10/2011 e del 14/10/2011 (vedi allegati L), dai contenuti contrastanti in maniera a dir poco singolare. Rispondendo in particolare alla seconda delle due, la nostra Associazione  ha espresso chiaramente le sue posizioni con lettera del 07/12/2011, dove sono riportate tutte le motivazioni, opportunamente documentate, che ci fanno ritenere nel giusto (vedi allegato M).
  7. Nel frattempo l’Ente Parco del Beigua, con determinazione del Direttore n. 259  del 22/08/2011, approvava una valutazione di incidenza “ex ante - ex post  relativa al fabbricato già costruito.  Nello stesso giorno, la determinazione n.260 dello stesso Direttore approvava una valutazione di incidenza relativa ai due ulteriori fabbricati il cui permesso a costruire era stato annullato: perche’? (vedi allegati N). In merito a tali valutazioni di incidenza dobbiamo fare una serie di osservazioni:
    • Nella produzione a posteriori , quindi illegittima, delle valutazioni di incidenza vediamo una conferma della necessità  di tale documento, da noi sempre sostenuta.
    • Levalutazioni sono state fatte quando il danno ambientale era stato ormai compiuto, quindi su di un territorio ormai sconvolto: prima si rovina l’ambiente e poi si dichiara che si ci può costruire perche’ e’ rovinato. A nostro parere si tratta di un prassi a dir poco sconcertante.

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