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Statuto

“AMICI DI ARENZANO”

 

STATUTO

Articolo 1

Per iniziativa di coloro che desiderano mantenere in Arenzano condizioni ambientali, naturali e paesaggistiche tali da garantire una buona qualità della vita e nell’intento di contribuire alla tutela, alla difesa, alla valorizzazione ed al miglioramento delle risorse ambientali, nonché di preservarle per le generazioni future, è costituita con sede di Arenzano l’Associazione “Amici di Arenzano”.

Articolo 2

L’Associazione si propone pertanto di:

a)      adottare ogni iniziativa atta a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi;

b)      promuovere campagne per la tutela,sistemazione,manutenzione,restauro e il recupero dei patrimoni storici e naturali;

c)      collaborare con l’Amministrazione Comunale e/o altri Enti, quando ritenuto opportuno,per il proseguimento di quelle azioni aventi per obbiettivo le finalità di cui all’Art.1;

d)      promuovere l’educazione all’ambiente,con conferenze e dibattiti, per un maggior rispetto verso la natura, specialmente fra i giovani;

e)      stimolare il rispetto delle leggi e dei regolamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e promuoverne nuove;

f)        collaborare alla divulgazione della cultura e delle opere che contribuiscono a far conoscere e diffondere le bellezze di Arenzano.

Articolo 3

L’Associazione non  ha scopo di lucro ed  è apartitica.

Articolo 4

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato

Articolo 5

Le entrate dell’Associazione sono  costituite:

a)      dalle quote annuali versate dagli associati;

b)      da eventuali contributi di Enti Pubblici;

c)      da libere contribuzioni dei soci o terzi simpatizzanti.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l’Associazione stessa e/o possa diventare proprietaria .

Dell’amministrazione sarà dato conto annualmente all’assemblea dei soci, regolarmente convocata.

Articolo 6

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone o Enti la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

I soci vengono distinti nelle seguenti categorie:

a)      Soci benemeriti: coloro che apportano all’Associazione, capitali, beni e valori di particolare prestigio;

b)      Soci sostenitori:coloro che contribuiscono alle necessità dell’Associazione con contributi  che superano la quota di iscrizione annuale ordinaria;

c)      Soci ordinari: coloro che, ammessi a far parte dell’Associazione a norma dell’Art.6, versano la quota normale;

d)      Soci familiari: coloro che hanno un proprio congiunto già iscritto all’Associazione;

e)      Soci onorari.

Articolo 8

Il Consiglio può deliberare di nominare soci onorari quelle persone o Enti che hanno svolto o svolgono la loro attività secondo i principi e nello spirito dell’Associazione o abbiano contribuito con particolari benemerenze allo sviluppo dell’Associazione.

Il socio onorario gode di tutti i diritti del socio ordinario e ne assume i doveri conseguenti. In particolare ha diritto di voto nelle assemblee e di usufruire dei servizi messi a disposizione dell’Associazione.

Articolo 9

L’anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Il rapporto sociale si intende tacitamente rinnovato qualora non sia inviata lettera di dimissione.

Il Consiglio direttivo pronuncerà la decadenza del socia qualora questi, dopo sei mesi dall’inizio dell’anno sociale, non abbia ancora versato la somma corrispondente alla sua quota associativa.

Articolo 10

Il Consiglio direttivo potrà disporre la radiazione del socio che tenga un comportamento contrario alle finalità perseguite dell’Associazione ovvero tenga un comportamento pregiudizievole per l’Associazione medesima.

Tale decisione sarà assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti e di essa dovrà essere data comunicazione scritta all’interessato entro 15 giorni.

Articolo 11

Sia i soci dimissionari che quelli decaduti potranno chiedere la riammissione, ma tale richiesta e’ equiparata, a tutti gli effetti, ad una domanda di iscrizione.

Articolo 12

Il socio dimissionario, decaduto o radiato, non può vantare alcun diritto o pretesa sui beni dell’Associazione, mentre gli permane l’obbligo di corrispondere i contributi secondo le modalità dell’Art. 9 per l’anno sociale in corso.

Articolo 13

Gli organi dell’Associazione sono:

a)      il Presidente e il Vice-Presidente;

b)      il Consiglio direttivo

c)      L’assemblea dei Soci;

d)      il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche non prevedono compenso alcuno.

 

Articolo 14

Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio direttivo, fra i propri componenti.
Essi durano in carica un triennio e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

Il Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, rappresenta l’Associazione e ne dirige i lavori, coadiuvato dagli altri componenti del Consiglio.

Articolo 15

Il Consiglio direttivo e’ composto da cinque a nove consiglieri, eletti dall’Assemblea ordinaria, ogni triennio, tra i soci regolarmente iscritti.

Oltre al Presidente ed al Vice-presidente, il Consiglio provvederà a nominare, fra i suoi componenti, un Segretario ed un Tesoriere.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio provvederà alla integrazione per cooptazione, scegliendo fra u soci regolarmente iscritti.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri e facoltà per effettuare sia l’ordinaria che la straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo determina annualmente la quota associativa che dovrà essere corrisposta dai soci ordinari.

Articolo 16

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando almeno tre consiglieri lo richiedano o comunque almeno una volta ogni quattro mesi.

Per la validità della riunione e’ richiesta la presenza del Presidente o del Vice-Presidente e di almeno tre componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 17

I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea dovrà altresì essere convocata allorché ne facciano richiesta almeno il 20% dei soci. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta l’Assemblea non sia stata convocata, i richiedenti potranno provvedere direttamente alla convocazione.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, saranno prese a maggioranza degli intervenuti, ed eccezione delle deliberazioni che hanno per oggetto la modifica dello Statuto, con l’approvazione dei 4/5 dei soci.

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei conti e’ composto da tre membri eletti ogni triennio dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Il Collegio controlla periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell’Associazione e ne da’ relazione all’Assemblea annuale dei Soci.

Qualora nel corso del triennio uno dei componenti del Collegio venga, per qualsiasi motivo, a mancare, dovrà essere sostituito dall’Assemblea ordinaria o straordinaria

Articolo 19

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni che resteranno dopo la liquidazione, saranno devoluti al Comune di Arenzano o a enti di beneficenza con delibera dell’Assemblea.

 

Il Consiglio direttivo

 

Arenzano, 12 Novembre 1994

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